OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE – 19.04.2006

Roberto Martorellicartella esattoriale
All’udienza del 14.04.2006 ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al RGN 92695/05,
tra: ????., rapp. e dif. Dall?avv. ?.. presso il quale elett. Dom. ????.. per procura in atti ? opponente -:
CONTRO: ——SPA, rapp. e dif. Dall?avv. ???? presso cui elett. Dom. in ??? per procura in atti ? opposta – :
NONCHE? A.S.L. ?. in p.l.r.p.t. con sede in ???. Terzo nel procedimento ex art. 543 cpc N.C.-OGGETTO opposizione ex art. 615 2 comma c.p.c.
CONCLUSIONI come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 615 cpc depositato il 23.11.05 la ricorrente proponeva opposizione al pignoramento presso terzi incardinato dalla spa ?.dinanzi al Tribunale di Napoli con atto notificato in data 17.02.05 per crediti relativi a quattro cartelle esattoriali per l?importo complessivo di Euro 808,98 oltre le spese di esecuzione deducendo : la prescrizione e decadenza del diritto del credito vantato dalla ?S.p.A. ..per non essere state mai le cartelle esattoriali poste a fondamento della procedura esecutiva; difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90; pignorabilità relativa dei crediti di lavoro: erroneità dei conteggi.Concludere per la sospensione dell?esecutività del titolo esecutivo azionate con il pignoramento; dichiarare la nullità assoluta dell?atto di pignoramento presso terzi; in subordine riduzione del credito, vinte spese di giudizio, con attribuzione. Il GdP con decreto del 30.01.06 fissava la comparizione delle parti per l?udienza del 31.03.06 fissando il termine fino alla data del 10.2.06 per la notifica del ricorso o del decreto. Si costituiva in giudizio la sola Gest line spa, impugnava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto siccome in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio. In via alternativa chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio.All?udienza del 14.4.06, rassegnate le conclusioni e acquisita la documentazione, il GdP tratteneva la causa per l?odierna decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il GdP osserva che:và dichiarata la contumacia della ASL ?., quale terzo nel procedimento di pignoramento pendente presso il Tribunale di Napoli sezioni esecuzioni civili, ritualmente convenuta in giudizio con rispetto dei termini a comparire.Và dichiarato il difetto di notificazione del titolo esecutivo (cc.ee) posto a fondamento del processo di esecuzione.Il giudizio conseguente all?opposizione all?esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale la parte obbligata sulla base di un titolo esecutivo può proporre all?esecuzione per chiedere che sia accertato che l?altra (creditore) non ha diritto di procedere all?esecuzione forzata per non avere ritualmente e formalmente notificato al debitore il titolo esecutivo.Nel caso di specie, la ricorrente contesta alla ?. S.p.a, concessionaria per il servizio di riscossione dei crediti della P.A. e, pertanto legittimata al presente giudizio quale parte esecutrice del credito, di non avere mai rivelato la notificazione delle cartelle esattoriali in forza delle quali la concessionaria ha proceduto al pignoramento presso il terzo ? ASL ?. ? in vero, la ?.. S.p a ha depositato agli atti di causa le cartelle esattoriali per l?importo pignorato di euro 808,98 per sorta, oltre le spese della procedura esecutiva, con gli avvisi di notificazione delle stesse effettuate a norma dell?art. 60 DPR 600/73.L?art. cit. alla lett. e)- dispone che: quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione, non vi è l?abitazione ufficio o azienda del contribuente, l?avviso del deposito prescritto dall?art. 140 cpc si affige nell?albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell?ottavo giorno successivo a quella di affissione. Quindi il presupposto di tale forma di notificazione è costituito dalla irreperibilità del contribuente . Orbene, la ricorrente a fondamento del dedotto in ricorso, ha depositato agli atti di causa il certificato di residenza storica, facente fede ex art 2700 c.c rilasciato dal Comune di Napoli in data 12.04.06 dal quale si rileva che la stessa a decorrere dai 15.06.1993 ha avuto il domicilio in ??. e dal 26.04.1994 in via ?. int.10. Di tal che, alla data di notificazione delle cartelle esartoriali de quibus era domiciliata in Via ??., per cui la ?S.p.A. aveva l?obbligo di procedere alla notificazione delle cc. ee. nelle forme prescritte dalla normativa vigente ex art. 137 e ss. cpc., con l?affissione dell?avviso alla porta di casa e con la spedizione dell?avviso con racc. a.r. del deposito nella casa comunale. La ?.S.p.A. non ha fornito alcuna prova ex art. 2697 c.c. di aver eseguito le predette formalità e di aver portato a conoscenza della ricorrente la notificazione delle c.c e.e., anzi dalle fotocopie delle relate di notifica si rileva in maniera inequivoca che la ricorrente all?indirizzo di via —? è irreperibile?. Pertanto in mancanza della prova della rituale notifica del titolo esecutivo al debitore esecutato, va dichiarata la insussistenza del diritto della ??S.p.A? a procedere all?esecuzione per mancanza del legittimo contraddittorio ex art. 100 e ss.c.p.c.L?accoglimento dell?eccezione di nullità della notificazione del titolo esecutivo, determina l?assorbimento degli altri motivi di cui al ricorso. Le spese di giudizio, in mancanza di nota specifica, si liquidano così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il GdP definitivamente pronunciando così provvede:Dichiara l?insussistenza del diritto a procedere all?esecuzione da parte della ?.. Spa per difetto di notifica del titolo esecutivo;Condanna la ?.S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, con attribuzione ex art. 93 cpc, che così liquida: per onorario di avvocato Euro 350,00=; per diritti di avvocato Euro 318,00=, per spese Euro 50.00= oltre il rimborso delle spese generali ex art. 14 DM 127/04 con c.p.a ed iva così come per legge.
Napoli 19.04.2006 I
l GdP Dott. Roberto Martorelli

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