REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace dell?Ufficio di C/mare di Stabia, Avv. G. D., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.350/C/2002 del RG. riservata a sentenza all?udienza del 16/12/2002.
TRA F. L., elett.te dom.to in C/mare di Stabia, al Viale Europa n. 167, presso lo studio dell?Avv. L. V., che lo rapp.ta e difende, giusta mandato a margine dell?atto di citazione notificato;ATTOREE
S.P.A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rapp.te, con sede in Torino, elett.te dom.ta in C/mare di Stabia, alla Via C. Fusco n. 21, presso lo studio degli Avv.ti A. C. e G. C., che la rapp.no e difendono giusta mandato in calce della copia dell?atto di citazione notificata.
CONVENUTA OGGETTO: Pagamento consumo utenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 07/01/2002, F. L. esponeva di essere utente telefonico della S.p.A. Telecom Italia dal giugno 1997 con il n.081.XXXXX77; che il consumo di telefonate per detta utenza oscilla da un minimo di £:48.000 ad un massimo di £:417.000 a bimestre con una media per tutto il periodo fino al giugno 1997 di £:106.160; che a partire dal 31/01/2001 la detta utenza utilizzava l?operatore lnfostrada dal 07/02/2001; che nel marzo 2001 è pervenuta all?attore una fattura commerciale dell?08/03/2001 per pagamento telefonate, relativamente al 2° bimestre 2001 dell?importo di £:1.098.000, contestata dall?utente con richiesta del dettaglio del traffico relativo a detto periodo, dal quale emerge che dette telefonate sarebbero state fatte il 02/02/2001, contestate, perché non eseguite, con racc. 6686 del 26/02/2001, con la quale si denunziava, altresì, che la cassetta di derivazione delle linee telefoniche era priva di serratura; che con racc. n.3946.2 del 02/11/2001, il F. richiedeva il ripristino della linea telefonica, nelle more interrotta ad oggi, non ancora attivata.Pertanto, l?attore chiedeva la declaratoria di non doversi la somma di £: 1.098.000 relativa alla fattura dell?8/03/2001, perché non effettuate, con richiesta di risarcimento danni quantificati nella misura di ?. 1.032,00 e comunque, entro i limiti da esenzione da bollo, oltre svalutazione, interessi dalla domanda, oltre alla condanna alle spese di giudizio con attribuzione.All?udienza di prima comparizione del 18/02/2002, si costituiva la convenuta S.p.A. Telecom Italia, con deposito fascicolo e comparsa, con la quale impugnava estensivamente la domanda, presente l?attore F. che rilasciava sue spontanee dichiarazioni. Veniva disposta la comparizione delle parti al fine di meglio specificare le rispettive posizioni processuali ed esibire eventuale documentazione probatoria, con rinvio al 24/05/2002.Nell?impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, veniva ammessa prova per testi con escussione all?udienza del 23/10/2002, nella quale venivano escussi D. G., S. M. e S. S.Sulle conclusioni di qualsiasi tipo e discussione rese all?udienza del 16/12/2002, la causa veniva riservata per la sentenza, assegnando alle parti il termine di gg. 15 per il deposito di note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la domanda attrice è sufficientemente provata. Infatti l?attore ha effettivamente, con racc.te 07/02 – 09/02 – 26/02/2001, contestata la fattura n.1T03888893 dell?08/03/2001. Dalla documentazione esibita dall?attore e dalla prova assunta, è rimasto sufficientemente accertato che né il F. né i suoi familiari abbiano potuto effettuare le chiamate riportate nei tabulati e nella fattura.Considerato inoltre che la materia oggetto della causa è senz?altro complessa sia per configurazione contrattuale dell?utenza telefonica e sia per il particolare regime probatorio cui fa riferimento – infatti il contratto di utenza telefonica deve inquadrarsi tra i contratti di somministrazione previsti dall?art.1559 c.c. con esecuzione continua – rientra tale tipo di contratto nella categoria dei contratti cosiddetti per adesione con la particolarità che lo schema non è predisposto solo dalla concessionaria, ma è in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi od amministrativi, pur conservando sempre la sua natura contrattuale di diritto privato (Cass. Sez. Unite 29/11/1978 n.5613).Poiché è indubbio che trattasi di un contratto sinallagmatico, l?emissione della fattura periodica non può apparire come negozio di accertamento, inteso a rendere certa ed incontestabile l?entità della periodica somministrazione e la quantificazione del relativo corrispettivo dovuto dall?utente, ma si configura solamente come un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all?utente, al fine di ottenerne il pagamento (consumo) secondo precise scadenze, le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell?emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con dati reali senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina circa l?essenzialità e la riconoscibilità dell?errore, prevista dall?art. 1428 c.c. per gli atti di natura negoziale (Cass. Sez. I 17/02/1986 n.947).In sostanza la convenuta società è obbligata alla custodia degli impianti, per evitare manomissioni od uso improprio delle linee telefoniche ma, qualora dichiari che tali inconvenienti non si sono verificati, come nel caso in esame, non può essere sollevato dall?onere, come creditore, di dimostrare la legittimità della sua richiesta, in casi di contestazione da parte dell?utente, restando, comunque, a carico della fornitrice I?onere della prova relativa alla richiesta (art. 1697 c.c.). In sostanza, le prove prodotte dalla Telecom Italia S.p.A., in merito alla quantità e specialità della fornitura in contestazione, sono suscettibili di prova contraria. E? ovvio in tale contesto che l?utente non ha la possibilità di accesso ai contatori per controllarne la funzionalità ma, nel contempo, non è condivisibile una sorta di presunzione della esattezza del funzionamento dei contatori perché la Telecom è soggetta alla vigilanza della Pubblica Amministrazione, come affermato in qualche sentenza di merito. Nella fattispecie l?attore deduce, come da ampia documentazione fotografica allegata per lungo periodo datato, la mancanza di chiusura del contenitore degli attacchi delle linee telefoniche, tale da essere accessibile da chicchessia, nonché la presunzione che tutto il traffico a contatore derivi dalla utenza di origine, cioè dall?abbonato, può essere anche accettata, quando i consumi oscillano su livelli alti o enormemente superiori a quelli normalmente ascritti come nel caso in esame, dove i consumi anormali sono riferiti al solo bimestre febbraio 2001, peraltro anticipatamente rilevati dalla stessa Telecom, che non si è fatta nemmeno diligente d?informare l?utente dell?anomalia.Dalla puntuale ed attenta istruttoria è emerso che i documenti e le testimonianze non hanno sancito una verità certa, ma anzi fanno propendere per una valutazione positiva a favore dell?attore desumibile, da una serie di elementi oggettivi considerato che l?utenza del F. dopo regolare utilizzo ha ricevuto la spropositata bolletta riferita ad un solo bimestre, peraltro, in coincidenza con un periodo che la famiglia non si trovava in casa nonché da valutazioni soggettive palese buona fede dell?attore, contegno dello stesso durante le fasi del processo (Art. 116 com.20 c.p.c.) e la personalità dello stesso, che sostanzialmente orienta alla estraneità del F. all?anomala fatturazione.Da quanto innanzi appare che la pretesa della Telecom è da ritenersi e dichiararsi ingiustificata e, comunque, non dovuta per difetto di regolare prova e documentazione, mentre l?addebito di cui alla fattura in contestazione è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento, per difetto di prova dei consumi da parte della Telecom Italia S.p.A. riferiti a carico del F. per l?uso di utenze estranee alla sue necessità e per non aver tenuto conto degli addebiti precedenti.Per quanto attiene l?importo da ritenere equo per la rettifica, questo Giudice ritiene, considerata la media dei valori delle ultime bollette precedenti al periodo in contestazione, determinare il quantum dovuto, per il 2° bimestre 2001 e relativo alla fattura dell?importo di £: 1.098.000 nella somma di ?.57,00 (£. 110.000). Una corretta interpretazione dell?art. 13 del regolamento di servizio non consente a Telecom Italia S.p.A., in pendenza di giudizio innanzi alla Magistratura di procedere alla rescissione del contratto, come nel caso in esame, per cui se ne dichiara la illegittimità con conseguente condanna per Telecom Italia S.p.A. al ripristino della linea telefonica con lo stesso numero di utenza.Va rigettata la spiegata domanda riconvenzionale da parte della convenuta Telecom Italia S.p.A. difettandone i presupposti e, comunque, perché non provata. Poiché il valore della causa non eccede gli ?. 1.032,00, questo Giudicante decide secondo equità in osservanza dell?art. 113, 2° comma c.p.c.Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e considerati i motivi nell?accoglimento della domanda, evolversi della vicenda e posizioni rispettivamente assunte, vengono liquidate ex art. 93 c.p.c. come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciandosi sulla domanda, il Giudice di Pace così provvede:1) Accoglie la domanda così come proposta da F. L. contro la S.p.A. Telecom Italia, ritenendo equa la somma di ?. 57,00 a copertura della bolletta telefonica relativa al 2° bimestre 2001, come da fattura dell?08/03/2001;2) Dichiara non dovuta la somma di £: 1.098.000 pretesa dalla S.p.A. Telecom Italia in relazione al bimestre di cui sopra.3) Condanna la medesima convenuta al pagamento, in favore dell?attore all?immediato ripristino della linea telefonica interrotta con lo stesso numero di utenza.4) Condanna la stessa al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore dell?attore, quale antistatario, liquidate in complessivi ?.5 60,00, di cui ?. 50,00 per spese; ?. 150,00 per diritti ed ?. 360,00 per onorario, oltre Iva e Cap come per legge.5) La presente è esecutiva ex Art.282 c.p.c..
Così deciso in C/mare di Stabia, il 05/03/2002.
Il Giudice di PaceAvv. G D.