Ancora una sentenza importantissima per gli utenti che hanno subito illegittimamente l?iscrizione di ipoteca sul proprio immobile o l?iscrizione del fermo amministrativo sulla propria auto o, in ogni caso, hanno ricevuto la notifica di cartelle esattoriali illegittime. Infatti, dopo la prima sentenza, ottenuta dai nostri legali ( nel caso specifico dall?Avv. Carlo Claps, dall?Avv. Annalisa Castiello e dall’Avv. Luciano Del Giudice ) in cui veniva dichiarata illegittima l?ipoteca iscritta dalla società di riscossione per un credito inferiore agli ottomila euro, in data 09/11/2007, la Corte Costituzionale ha depositato un?altra importantissima Ordinanza a favore dei cittadini ingiustamente esecutati.Secondo la Corte Costituzionale la cartella di pagamento notificata ai contribuenti dai concessionari della riscossione deve contenere l’indicazione obbligatoria del nominativo del responsabile del procedimento.Questo è il principio espresso dalla Corte costituzionale con la recente ordinanza 377 del 2007, depositata il 9 novembre 2007. L’ordinanza in questione, propende per quella giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere non solo la pretesa impositiva in tutti i suoi elementi e di poter esercitare con modalità chiare e semplici il proprio diritto di difesa. A tal uopo è necessario conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento tributario. La sentenza in oggetto, avrà dei risvolti importantissimi. Infatti le società concessionarie per la riscossione dovranno immediatamente modificare i propri atti, dovendo indicare nelle cartelle di pagamento il nominativo del funzionario responsabile del procedimento. Diversamente, gli atti impositivisaranno considerati viziati e potranno essere impugnati per illegittimità.I legali dell?Aidacon sono pronti a difendere i diritti di tutti i cittadini vessati.