IMPORTANTI NOVITÀ IN VISTA PER I CITTADINI E PER TUTTI I CONSUMATORI – IPOTECA ILLEGITTIMA – CARTELLE ESATTORIALI PRESCRIZIONE – 2 ANNI-

codice-stradaDopo aver ottenuto la prima sentenza in Italia emessa da un Tribunale e, nel caso di specie, dal Tribunale di Napoli, V Sez Dott. Sensale, la ormai famosa sentenza n° /4279/07, (Avv.ti Carlo Claps e Annalisa Castiello) con la quale è stato  stabilito che la società di riscossione dei tributi non può iscrivere ipoteca su un immobile se il valore del presunto debito non superi gli ? 8.000,00 euro, i legali dell’Aidacon hanno conseguito ulteriori successi in tal senso, ottenendo un?altra sentenza positiva del Tribunale di Napoli, Sez. IV, la quale ha ribadito la fondatezza dell?eccezione suddetta, sollevata dagli avvocati dell?Associazione, nonché la sentenza n° 5045/2008 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Dott. Noviello Sez. V ( ottenuta dall?Avv. Carlo Claps) , il quale ha dichiarato illegittima l?iscrizione ipotecaria iscritta sull’immobile del ricorrente, condannando, altresì,  la Equitalia Polis S.p.A. alla refusione delle spese legali.
Ma non è tutto.
Infatti, altre novità giungono dalla Legge Finanziaria, la quale ha confermato il disegno di Legge che prevedeva la riduzione dei termini per la riscossione delle sanzioni amministrative relative al codice della strada a due anni.Il comma 153 dell?art. 1 del DL. 01 ottobre 2007 n. 159, recante ?interventi urgenti in materia economico ? finanziaria, per lo sviluppo e l?equità sociale?, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 novembre 2007 n. 222, intitolata ?Termine di notifica dei ruoli esattoriali per violazioni al codice della strada? modificando l?art. 4 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito in Legge 02.dicenbre 2005 n. 248, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale, inscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al D.lgs. 30.04.1992 n. 285, per i quali, la cartella esattoriale di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. In tal modo, viene eliminata qualunque possibilità di sanatoria per il passato.
Pertanto,  alla Società esattoriale pubblica incaricata della riscossione ? è fatto espresso divieto di chiedere il pagamento per violazioni al Codice della Strada di spettanza Comunale, se la relativa cartella non è stata notificata entro i due anni dalla consegna del ruolo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l?Associazione inviando un messaggio di posta elettronica all?indirizzo [email protected]  o telefonando e/o inviando un fax al n° 081.66.31.82.

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