LA TESSERA DEL TIFOSO – DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ’

tessera del tifoso calcio napoliIn questi giorni sono partite le campagne per gli abbonamenti delle squadre di calcio di Serie A, B e Lega Pro. Quest’anno, però, per la prima volta nel nostro paese, i tifosi che vorranno abbonarsi per assistere alle partite della propria squadra del cuore, saranno obbligati a sottoscrivere la oramai famosa “tessera del tifoso”. L’introduzione, nel nostro ordinamento, di questo strumento di “fidelizzazione” del tifoso, con presunti intenti di garantire la sicurezza negli stadi e di “controllare” i tifosi anche in trasferta, ha comportato la naturale opposizione di tutte le tifoserie organizzate.

La card del tifoso va analizzata sotto un duplice profilo, ovvero, sia quale strumento per garantire alle società sportive una maggiore fidelizzazione del proprio “cliente commerciale”, in quanto tutti i dati personali comunicati dai tifosi sono conservati solo dalle dette società sportive e utilizzati, nel rispetto della legge, per promuovere tutte le attività e le agevolazioni offerte ai propri clienti, sia quale mezzo per garantire la sicurezza negli stadi.

Tuttavia, se per il primo aspetto sorgono alcuni dubbi sulla legittimità di questo strumento commerciale, che agevola alcuni tifosi a discapito di altri, per il secondo, invece, è certo che diversi siano i profili di incostituzionalità delle norme che hanno introdotto la card del tifoso.

Infatti, è assolutamente illegittimo il criterio di assegnazione della tessera. In particolare, l’art. 9 della L. 41/07, vieta alle società di rilasciare la card “a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della L. 401/89 ovvero a soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. In sostanza, la norma vieta l’emissione o la vendita per qualsiasi persona sottoposta al Daspo o che è stata condannata, anche se solo in primo grado e con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Tale disposizione, è palesemente illegittima, in quanto viola lo stato di diritto e il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva e del percorso riabilitativo col reinserimento sociale. In questo modo, per la legge vi sono tifosi indesiderati, i quali, con un semplice provvedimento amministrativo, possono essere “allontanati” dagli stadi, senza processo o una condanna, prima del terzo grado di giudizio.

In tal senso, grande scalpore hanno suscitato le dichiarazioni del Procuratore aggiunto Giovanni Melillo, coordinatore della Sezione Criminalità predatoria della Procura di Napoli, il quale ha proposto di estendere le limitazioni della Tessera del Tifoso ai sottoposti a misure di prevenzione antimafia. “Il Daspo dovrebbe poter essere applicato anche a quanti, pur non essendo stati protagonisti diretti di comportamenti violenti negli stadi, abbiano riportato condanne, anche non definitive, per gravi delitti: rapina, estorsione, traffico di stupefacenti e, in generale, reati di criminalità organizzata”.

Sul punto, la Lega Calcio e il Viminale sminuiscono la questione dichiarando che non può usufruire della tessera del tifoso solo chi ha una diffida in corso o chi ha avuto una condanna negli ultimi 5 anni, ma tutto ciò non risponde al vero, in quanto la norma è chiarissima, stabilendo che tutti i soggetti che hanno ricevuto una diffida, in qualunque anno, per qualsiasi ragione e qualsiasi sia stato l’esito del procedimento penale, non potranno avere la tessera.

In Europa esistono diversi campionati in cui viene utilizzata una card del tifoso, la quale, diversamente dal nostro paese, non ha provocato malumori e proteste. Bisogna chiarire, però, che nel resto d’Europa le società sono proprietarie degli stadi e, quindi, decidono in prima persona se rilasciare o meno la tessera, quindi non vi è alcuna decisione che provenga da un soggetto pubblico, come ad esempio la Questura.

Per i motivi finora esposti ed altri ancora, un gruppo di tifosi si è rivolto all’Aidacon, spiega l’Avv. Carlo Claps, Segretario dell’Associazione – www.aidacon.it – per ricorrere al TAR del Lazio ed ottenere la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 9 della L. 41/07, nonché per diffidare le Istituzioni competenti a modificare la normativa in materia.

In ogni caso, a prescindere dagli spetti giuridici della questione, è evidente che il progetto “tessera del tifoso” andrà rivisto. Infatti, i precedenti esperimenti sono palesemente falliti. In occasione di Genoa-Milan a Marassi, disputata la scorsa stagione, il CASM ha autorizzato la trasferta dei rossoneri muniti di Tessera del Tifoso. Da Milano in circa 400, muniti di tessera “cuore rossonero, hanno acquistato i tagliandi del settore ospiti. I tifosi rossoblù si sono riunti in un corteo di protesta, facendo salire la tensione, costringendo il Sindaco di Genova a chiedere aiuto a Maroni per bloccare il viaggio dei milanisti. Solo poche ore prima dalla partita il Prefetto ligure ha imposto la gara a porte chiuse, causa ordine pubblico. Tutti a casa con buona pace della ‘Carta Cuore Rossonero’ e dei 23.125 abbonati genoani. E pure dei diritti dei consumatori e del tanto pubblicizzato progetto della Tessera del Tifoso.

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