UN MUTUO IPOTECARIO PUÒ ESSERE ANNULLATO SE RICORRONO ALCUNI ESTREMI CHE LO RIPORTINO A SUPERARE IL TASSO D’USURA

mutuoLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, ha emesso una importante pronuncia in materia di mutui e, precisamente, in tema di interessi. Al fine di classificare un mutuo come usurario, per la determinazione del c.d. tasso soglia, rilevano anche il tasso di mora nonché le altre spese sostenute dalla parte mutuataria qualora, sommate, sconfinino oltre le determinazioni stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente. (Corte di Cassazione, Sezione I Civ., sentenza del 9 gennaio 2013, n. 350)

Il mutuo è un contratto tipico con il quale una parte (detta mutuante) consegna all’altra (detta mutuataria) una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l’altra si obbliga a restituire successivamente.

I tipici casi di mutuo sono quelli ipotecario o fondiario, ma questi non sono i soli tipi attraverso i quali è possibile ricorrere al credito.

Ora, uno degli elementi che contraddistinguono i mutui c.d. “onerosi” consiste nell’obbligo per la parte mutuataria di rientrare del debito, restituendo alla parte mutuante, oltre al capitale, anche una somma a titolo di interessi.

La determinazione degli interessi, però, deve essere effettuata nel rispetto del tetto che, di volta in volta, viene stabilito con apposito  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Nel caso in cui non vengano rispettate le soglie indicate nell’apposito decreto, gli interessi sono considerati “di tipo usurario”

La pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione che qui stiamo analizzando, riguarda un caso nel quale la banca mutuante è stata convenuta in giudizio in quanto, ad avviso della parte attrice, già parte mutuataria, “il tasso applicato al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il 19.9.1996 per l’acquisto della propria casa era da considerare usurario”.

In primo grado, il Tribunale di primo grado adito aveva rigettato la domanda; tale posizione era stata confermata in appello.

La Cassazione, invece, ha accolto i motivi sollevati dalla ricorrente relativi alla usurarietà dei tassi; in particolare, la  ricorrente ha dimostrato che l’interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto previsto nel D.M. 27 marzo 1998 (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente all’epoca dei fatti), che indicava il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell’ 8.29%.

E’ opportuno ricordare che i tassi sono qualificabili come usurari nel caso in cui, a qualunque titolo, superino il limite stabilito dalla legge; inoltre, l’art. 1815 cod.civ. afferma che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Ora, con questa sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha finalmente stabilito che, al fine di classificare un mutuo come usurario, per la determinazione del c.d. “tasso soglia” devono essere inclusi anche gli interessi di mora, nonché le altre spese sostenute dalla parte mutuataria qualora, sommate, vadano oltre le determinazioni stabilite dal vigente (alla data della stipula del mutuo) Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In altri termini, per determinare se gli interessi applicati sono “di tipo usuraio” bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora ecc.; questo complessivo ammontare  sarà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale ”: se questo è superiore al “tasso soglia” (quest’ultimo è il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il rapporto è in usura e, quindi, potrà essere richiesto l’annullamento.

Precisiamo che questa situazione si verifica soprattutto in presenza di insolvenza o di ritardati pagamenti, con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura: e con questa nuova sentenza della Corte di cassazione diventa più semplice far valere questo principio.  ioconsumatore

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