CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 19794/2015 A IMPUGNABILITA DELL’ESTRATTO DI RUOLO – AMMISSIBILE-

sentenzaLa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto definitivamente l’annosa questione relativa alla impugnabilita’dell’estratto di ruolo emesso dalle società di riscossione, non notificato al contribuente. Gli ermellini, in particolare, nel provvedimento affermano chiaramente che «è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario», e ciò «nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale, quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione». «Abbiamo da sempre sostenuto – precisa l’Avv. Carlo Claps, presidente di aidacon Consumatori – che l’estratto di ruolo è assolutamente impugnabile. Oggi la Cassazione accoglie le nostre ragioni, permettendo a migliaia di cittadini di esercitare compiutamente il loro diritto di difesa». Di seguito, l’estratto della sentenza. E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

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