E’ estate, quindi tempo di vacanze. Infatti, in questo periodo milioni di persone prenotano le sospirate ferie, dopo un lungo e difficile anno di lavoro…
Purtroppo, proprio quando finalmente si parte per godersi il meritato riposo, spesso accade di restare vittima di una truffa e/o di subire i disagi causati dagli agenti di viaggio e/o dai Tour Operator ec.c.
In tal senso segnaliamo una importante sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice d’Appello, Sesta Sezione Civile, Dott.ssa Arienzo, che ha confermato nel merito la sentenza di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di Napoli ed accolto la domanda di due vacanzieri, che si sono rivolti all’Aidacon Consumatori, per tutelare i propri diritti e che sono stati rappresentati in giudizio dagli Avvocati Carlo Claps e Annalisa Castiello, contro il noto Tour operator “ Club Med”.
In particolare, i due turisti lamentavano i disagi subiti a causa della presenza, all’interno del villaggio sito in Corfù ed in particolare negli alloggi a loro assegnati, di insetti, annidati anche nei materassi, che hanno cagionato numerose punture e quindi bolle e ponfi, con conseguente impossibilità per i malcapitati di poter godersi a pieno le proprie vacanze e di esporsi al sole…
La sentenza in oggetto è molto importante, spiega l’Avv. Carlo Claps, in primo luogo perché conferma la condanna di un tour operator molto importante, il che dimostra che a volte, se si subisce un danno, non bisogna arrendersi pensando di aver di fronte un colosso e di non poter ottenere il giusto risarcimento, inoltre ribadisce un principio importante, “l’organizzatore di viaggi assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi. Conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell’inadempimento, derivante da fattori, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l’esclusiva responsabilità del terzo o dello stesso consumatore, imprevedibili ed inevitabili pur con l’utilizzo di una condotta mediamente diligente.
Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver accertato la responsabilità contrattuale del Club Med, per non aver adottato i giusti rimedi per evitare il danno, non adoperando la diligenza media che impone un caso come quello in esame, ha riconosciuto il danno non patrimoniale da cosiddetta vacanza rovinata, “quale pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, configurabile nel titolo contrattuale in esame, in cui la motivazione di svago e di vacanza costituisce la causa in concreto dello stesso e caratterizza, pertanto, la relativa obbligazione dell’organizzatore”. Il disagio subito, si reputa idoneo a frustrare lo scopo vacanziero, quale concreta finalità dalla quale è connotato, come anzidetto, l’acquisto di un pacchetto turistico, dovendosi ragionevolmente ritenersi che le aspettative di riposo e relax, connaturate alla programmazione di un soggiorno estivo al mare, siano seriamente compromesse dalla impossibilità, per gran parte del periodo di vacanza, di godersi una libera esposizione al sole e dalla necessità di coprirsi, anche per ragioni estetiche, con indumenti a protezione.
Per tali motivi il Tribunale di Napoli, ha confermato la condanna nei confronti del noto tour operator al risarcimento dei danni subiti dai vacanzieri, condannadolo a versare complessivamente € 3.000,00 circa, oltre interessi dal fatto al soddisfo, nonché le spese legali.
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