Da Napoli la vittoria per i contribuenti. La prima casa è impignorabile anche se l’iscrizione è avvenuta prima del 2013
La grande battaglia portata avanti dall’Aidacon (Associazione dei consumatori) contro Equitalia ha finalmente raggiunto uno degli obiettivi principali: la Corte di Cassazione ha infatti enunciato un importante principio di diritto in materia di impignorabilità della prima casa.
Nel 2007 il Tribunale di Napoli stabilì che l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla società della Riscossione è illegittima quando effettuata in virtù di un credito inferiore all’importo di ottomila euro.
Intervenne poi il Legislatore, il quale innalzò il limite per poter iscrivere ipoteca a € 20.0000,00 nonché il limite al di sotto del quale non si può procedere alla vendita dell’immobile a € 120.000,00. Infine, nel 2013 ancora il Legislatore rese impignorabile la prima casa.
In relazione a quest’ultima importante conquista per i cittadini, però, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva specificato che la norma in questione non aveva efficacia retroattiva e, pertanto, non era applicabile nei processi esecutivi già avviati alla data del 21 giugno 2013.
Con la sentenza numero 19270/2014, depositata pochi giorni fa, si chiude anche quest’ultimo capitolo e si ribadisce il principio secondo cui Equitalia non può pignorare la prima casa e che vanno cancellate anche le iscrizioni anteriori al 21 giugno 2013 perchè illegittime.
La sentenza, quindi, estende l’impignorabilità di tutte le prime case a tutti i procedimenti esecutivi intrapresi da Equitalia, a prescindere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, purché non si tratti di immobili di lusso.