CANCELLAZIONE VOLI – DIRITTI DEI PASSEGGERI

Tempi duri per chi viaggia in aereo. Proprio in questi giorni, si è parlato tantissimo dei disagi creati ai propri clienti dalla compagnia aerea Ryanair, che ha cancellato centinaia di voli …

Purtroppo, ritardi aerei e voli cancellati sono all’ordine del giorno.

Abbiamo chiesto all’Avv. Carlo Claps, Presidente Aidacon Consumatori ( www.aidacon.it) , alcuni consigli su come deve comportarsi un passeggero in questi casi.

Negli ultimi anni, spiega l’avv. Claps, la tutela dei viaggiatori è stata molto ampliata, soprattutto a seguito di alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea, che hanno stabilito le linee guida in questo campo.

La legislazione europea prevede forme di tutela per i passeggeri, soprattutto in caso di cancellazione dei voli o di prolungato ritardo.

 

 

CANCELLAZIONE VOLI.

 

 

 Rimborso o riprotezione. 

Il passeggero ha diritto di scegliere tra il RIMBORSO entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata  o la RIPROTEZIONE, ( l’imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale nel più breve termine possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti).

 

 

Compensazione

In ogni caso, se il volo viene cancellato, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria  pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, sia per i voli comunitari che per quelli internazionali,  400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km, sia per i voli comunitari che per quelli internazionali  e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE.

Al passeggero spetta il 50% della  cifra prevista per la compensazione, se gli viene offerto un volo alternativo, il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore.

La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti e/o con bonifico, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi.

La compensazione pecuniaria non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio incidenti, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, e.c.c).

 

Il diritto non scatta  se il consumatore è informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale in meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale e  meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.

E’ bene ricordare, che in caso di cancellazione del volo aereo e/o di un grosso ritardo, il  consumatore ha diritto, a titolo gratuito, all’assistenza, ossia a 2 telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all’attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione.

 

IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardo di almeno 2 ore per le tratte aeree fino a 1 500 km, di almeno 3 ore per le tratte aeree comprese tra 1 500 e 3.500 km e per le tratte aeree intra-UE superiori a 1 500 km, e di almeno 4 ore per le tratte aeree superiori a 3 500 km, il passeggero ha diritto:

  • assistenza (spuntini, telefono e alloggio se necessario);
  • Se a causa del ritardo il passeggero raggiunge la destinazione con oltre tre ore di ritardo, avrà diritto al rimborso entro sette giorni (e se necessario il volo gratuito di ritorno verso il punto di partenza iniziale) e alla compensazione pecuniaria, così come prevista in caso di cancellazione, salvo che la compagnia aerea dimostri che il ritardo sia stato causato da circostanze eccezionali.
  • Passaggio alla classe superiore/inferiore:
  • il vettore non può chiedere alcun supplemento nel caso in cui fa passare un passeggero alla classe superiore;
  • in caso di passaggio alla classe inferiore, il vettore provvede al rimborso entro sette giorni: i) del 30 % del prezzo del biglietto per tratte aeree fino a 1 500 km, ii) del 50 % per tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km e per tratte intra-europee superiori a 1 500 km, o iii) del 75 % per tratte aeree superiori a 3 500 km.

 

RISARCIMENTO DEI DANNI

L’applicazione delle forme di tutela previste nei casi di disservizio, non priva i passeggeri della possibilità di avviare eventuali azioni risarcitorie.

Infatti, se un passeggero subisce dei danni a causa del comportamento illegittimo della compagnia aerea, può richiedere alla stessa un risarcimento dei danni fino alla somma complessiva di € 4.831,00, salvo che quest’ultima non dimostri che la cancellazione del volo e/o il grave ritardo non siano imputabili a caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso in cui la compagnia aerea contesti la legittima richiesta del passeggero di ottenere la compensazione pecuniaria e/o il risarcimento dei danni è possibile rivolgersi ad una associazione  dei consumatori o al proprio legale di fiducia per tutelare i propri diritti.

Naturalmente, legali dell’A.I.D.A.Con, precisa l’Avv. Claps,  sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. A tal uopo, potete inviare una mail all’indirizzo: [email protected]

Inoltre, è possibile  inviare un fax al n° 081.66.31.82.

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