Spett.le AGCOM, [email protected] – [email protected]. – [email protected]
e.p.c. Spett.le Lega Calcio Serie A – [email protected] – [email protected]
l’Aidacon – Associazione Italiana per la Difesa dell’Ambiente e dei Consumatori – www.aidacon.it – ha ricevuto centinaia di richieste di aiuto da parte dei tifosi delle squadre di calcio italiane.
Sotto accusa è il sistema che quest’anno sta rendendo necessaria la sottoscrizione di un doppio abbonamento per vedere tutte le partite del campionato di Serie A, causato sull’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio.
Riteniamo che la Lega Calcio, abbia violato le norme che favoriscono la libera concorrenza nel mercato, a danno dei consumatori.
Infatti, per la stagione calcistica professionistica 2018/2019 i diritti di trasmissione dei match della Serie A sono stati ripartiti tra due emittenti: l’emittente televisiva Sky e la piattaforma digitale Dazn.
I contratti offerti dalle predette emittenti e le campagne pubblicitarie delle stesse violano le disposizioni del Codice del Consumo.
In particolare, nel caso di specie, la ripartizione dei diritti di trasmissione televisiva e/o in streaming comporta un vincolo decisionale per il consumatore, tale da determinare gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
In primo luogo, il consumatore è costretto alla sottoscrizione di un doppio abbonamento, al fine di poter seguire la propria squadra del cuore, con un evidente aumento del costo dell’abbonamento annuale, rispetto al prezzo alle scorse stagioni.
In secondo luogo, vi è una evidente violazione dell’articolo 24 del Codice del Consumo ( Pratiche commerciali aggressive), in quanto le emittenti non possono specificare in sede di sottoscrizione del contratto di abbonamento le partite che saranno trasmesse nel corso della stagione calcistica. In tal modo il professionista ( SKY – Dazn) esercita un indebito condizionamento sul consumatore contraente ad aderire a due abbonamenti con un esborso maggiore in termini denaro e ad usufruire di un servizio che non garantisce un oggetto definito del contratto scelto dal consumatore, con gravi disagi per gli utenti.
Tutto ciò comporta anche una violazione delle disposizioni del codice civile in tema di validità del contratto, in quanto l’oggetto dell’abbonamento non è determinato ab origine.
Tale pratica commerciale scorretta, inoltre, determina anche una inosservanza della normale diligenza del professionista, sancita dal D.lgs 206/2005, che si riserva il potere di imporre la conformità del servizio prestato a quanto scelto dal consumatore nel contratto, senza che su di essa possa intervenire alcun potere decisionale del consumatore stesso.
Infine, non si può non evidenziare che i servizi offerti dalla piattaforma Dazn sono di pessima qualità, a causa dalle difficoltà di trasmissione della nuova piattaforma televisiva. Inoltre, gli eventi offerti da Dazn possono essere visti solo da chi utilizza internet e sono trasmissibili solo su supporti smartphone, computer e smart-tv, con gravi pregiudizi del consumatore medio, che è costretto a guardare gli indicati eventi sportivi su supporti di piccole dimensione, ovvero dovrà acquistare un televisore smart di ultima generazione, con conseguente aggravio di costi a suo carico.
Per tali motivi l’Aidacon chiede un intervento dell’Autorità Garante, affinchè avvii una istruttoria ( ex art. 6 del Regolamento del 01/04/2015, sulle pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole) e inibisca la continuazione della condotta da parte di DAZN e Sky, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per le pratiche commerciali ai sensi degli art. 20 e 24 Codice del Consumo.