Buone notizie per i consumatori, in particolare per gli utenti della telefonia mobile. Infatti, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all’esito di una consultazione pubblica, ha approvato le nuove regole per il blocco e l’attivazione di tutti i servizi premium in abbonamento forniti sia attraverso SMS/MMS, sia tramite connessione dati su reti mobili.
Così come precisato dall’Autorità Garante, la delibera adottata dal Consiglio mira a garantire un’attivazione consapevole e documentabile di tutti i servizi premium in abbonamento.
Due le misure previste: un blocco (cd. barring) sulle SIM, che può essere rimosso solo tramite una previa ed espressa manifestazione di volontà dell’utente e una procedura atta a rinforzare la prova di acquisizione del consenso e a renderlo documentabile. Il blocco opera di default sulle nuove SIM, mentre per le altre soltanto se, trascorsi 30 giorni dalla ricezione di un SMS informativo, l’utente non abbia comunicato all’operatore una diversa volontà.
La procedura per l’attivazione dei servizi premium in abbonamento prevede l’inserimento del numero di cellulare seguito da una one time password (OTP) di almeno cinque cifre, che il cliente deve inserire manualmente al fine di acquisire una documentata prova del consenso espresso.
Nel provvedimento è stato altresì previsto che gli operatori rendano disponibili sui propri siti web una pagina dedicata in cui informano la clientela dei servizi soggetti al blocco di default, di quelli esclusi, delle funzionalità di blocco totale e parziale e delle modalità per poter continuare a usufruire dei servizi premium già presenti sulle SIM.
Gli operatori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni sul blocco e sull’attivazione rispettivamente entro 45 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
Di seguito ecco l’estratto della Delibera n. 10/21/Cons
Il blocco all’attivazione dei servizi premium in abbonamento, operato sia sulle nuove SIM sia su quelle in essere, per tutti i servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS (decade 4), sia tramite connessione dati su reti mobili (mobile internet) con addebito su credito telefonico
o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dall’operatore di accesso. Sono esclusi dal blocco i seguenti servizi erogati tramite SMS:
a) televoto;
b) donazioni solidali;
c) donazioni a partiti politici;
d) servizi bancari;
e) mobile ticketing per il trasporto pubblico e per i parcheggi;
f) servizi postali privati e quelli rientranti nel servizio universale postale, servizi
elettronici di recapito certificato e servizi di posta elettronica certificata.
2. Il paniere dei servizi di cui al comma 1, lettere da a) ad f) del presente articolo può essere rivisto su istanza degli operatori di accesso e serving provider.
3. Sulle nuove SIM il blocco è attivato di default dall’operatore di accesso, il quale informa il cliente, con un SMS da inviare con cadenza periodica, delle nuove funzionalità dei propri canali di contatto, in particolare dell’app e dell’area di self 10/21/CONS 8 care, che in tempo reale e gratuitamente consentono al cliente di selezionare quali categorie di servizi premium bloccare/sbloccare tra quelli forniti dall’operatore stesso e quelli forniti da terzi. L’SMS deve contenere anche il riferimento alla pagina web di cui al comma 6.
4. Sulle SIM già nella disponibilità degli utenti, il blocco è attivato dopo che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell’SMS di cui al comma 5, l’utente non abbia comunicato all’operatore di accesso una diversa volontà.
5. L’SMS deve contenere la chiara indicazione che, nel caso in cui il cliente non esprima una diversa volontà, è attivato sulla SIM un blocco di default che inibisce l’attivazione di tutti i servizi digitali a contenuto (quali video, giochi, app, etc.), nonché la fruizione di quelli già attivi. Tale SMS deve essere inviato nuovamente
cinque giorni prima dell’attivazione del blocco ai clienti che, avendo servizi premium attivi, non abbiano manifestato alcuna volontà. L’SMS deve contenere anche il riferimento alla pagina web di cui al comma 6.
6. Gli operatori di accesso rendono disponibili sui propri siti web una pagina dedicata al blocco e all’attivazione dei servizi premium in abbonamento in cui informano i clienti dei servizi soggetti al blocco di default, di quelli esclusi, delle funzionalità di sblocco totale e parziale e delle modalità per poter continuare ad usufruire dei servizi premium già attivi sulle SIM.
7. La richiesta del cliente di rimuovere o di attivare il blocco, indipendentemente dal canale utilizzato, è sempre seguita dall’invio, da parte dell’operatore di accesso, di un SMS contenente una chiara informativa sulla volontà espressa dal cliente.
Articolo 2
(Acquisizione della prova del consenso)
1. Ai fini dell’acquisizione di una documentata prova del consenso espresso dall’utente, l’attivazione di servizi premium in abbonamento avviene mediante l’inserimento del numero di cellulare seguito da una One Time Password (OTP) di almeno cinque cifre, che il cliente deve inserire manualmente nell’apposita maschera presente nella landing page, secondo la procedura di cui all’Allegato 1.
2. L’attivazione dei servizi premium in abbonamento richiesti dall’utente tramite l’invio di un SMS contenente una sintassi dedicata, ad una numerazione in decade 4, avviene secondo la procedura di cui all’Allegato 2. 10/21/CONS 9
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. Gli operatori si conformano alle disposizioni, di cui all’articolo 1, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità e alle disposizioni, di cui all’articolo 2, entro 120 giorni dalla medesima data.
2. In caso di violazioni delle disposizioni del presente provvedimento, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 98, comma 16, del Codice.
La presente delibera e i relativi allegati, nonché il documento di sintesi e valutazione dei contributi alla consultazione pubblica riportato all’Allegato A, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono pubblicati sul sito web dell’Autorità.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.