Importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite a favore dei contribuenti in tema di notifiche di atti impositivi

Importante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha risolto il contrasto interpretativo esistente sulla questione all’interno della giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazioni degli atti impositivi.

Abbiamo chiesto all’Avv. Carlo Claps, Presidente Aidacon Consumatori, quali risvolti potrà avere la sentenza in esame, per i contribuenti. E’ una sentenza importantissima, spiega l’Avv. Clasp,  che farà decadere migliaia di cartelle esattoriali, multe ed atti impositivi mai notificati regolarmente ai contribuenti ma che, in violazione di tutte le più banali norme che garantiscono il diritto di difesa, hanno prodotto illegittime azioni esecutive che ledono gravemente gli interessi soggettivi dei contribuenti.

Ora, avremo la possibilità di dimostrare l’illegittimità di migliaia di azioni esecutive e potremo evitare ingiusti pignoramenti degli stipendi, fermi amministrativi di veicoli, ipoteche sugli immobili e.c. A tal uopo, abbiamo creato una task force per tutelare i consumatori vessati, i quali potranno chiedere aiuto inviando una mail a: [email protected].

La Suprema Corte, spiega ancora Claps, con la sentenza n. 10012/2021, ha  formulato il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».

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