Il Giudice di Pace di Rovigo, con sentenza n. 309/23, ha condannato una compagnia aerea al rimborso dei biglietti aerei, al pagamento della compensazione pecuniaria di € 500,00, nonché al pagamento delle spese legali sostenute per il giudizio, in favore di una coppia originaria di Napoli che aveva prenotato un volo aereo in partenza da Venezia, con destinazione Napoli, cancellato solo pochi minuti prima della partenza e senza preavviso.
A seguito di tanto, la coppia, rimasta letteralmente a piedi e senza la possibilità di recuperare i giorni di vacanza da trascorrere nella città partenopea, si è rivolta ad Aidacon Consumatori per ottenere giustizia.
A tal proposito, abbiamo chiesto all’Avv. Claps, Presidente Aidacon Consumatori – www.aidacon.it, di illustrarci, per sommi capi, i diritti di cui godono i viaggiatori prima, durante e dopo la partenza di un volo aereo.
Purtroppo, spiega l’Avv. Carlo Claps, il problema riguarda migliaia di persone che viaggiano in aereo ogni giorno, chi per motivi professionali chi, soprattutto in questo periodo, per godersi una vacanza desiderata che, a causa di improvvise cancellazioni dei voli o per eccessivi ritardi non riescono a raggiungere le destinazioni programmate, perdendo chance lavorative o subendo danni da rovinata vacanza.
Talvolta i passeggeri che si trovano in tali spiacevoli situazioni non sono a conoscenza dei propri diritti, in particolare del diritto ad ottenere un risarcimento.
A tal uopo, può essere utile una piccola GUIDA che abbiamo pubblicato sul sito dell’associazione e che di seguito viene riportata.
Quando non si ha diritto al risarcimento
Tale diritto viene meno se i passeggeri sono stati informati della cancellazione del volo con almeno due settimane di anticipo rispetto all’orario di partenza previsto o se sono stati informati nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima ed è stato loro offerto di viaggiare con un volo alternativo che parta non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto, oppure se sono stati informati meno di sette giorni prima ed è stato loro offerto di viaggiare con un volo alternativo che parta non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto.
Se la cancellazione o il ritardo prolungato del volo dipendono da circostanze eccezionali (quali limitazioni del traffico aereo, condizioni metereologiche eccezionali, atti di terrorismo, emergenze mediche ecc.), il vettore aereo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria.
Quando si ha diritto al risarcimento
In particolare, la normativa di riferimento – il regolamento (CE) n. 261/2004, applicabile ai voli in partenza e diretti nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea – riconosce, anzitutto, ai passeggeri che incorrono nelle situazioni di cancellazione del volo, ritardo prolungato o negato imbarco il diritto all’assistenza, in base al quale ciascun passeggero ha diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, alla sistemazione in albergo (qualora siano necessari uno o più pernottamenti o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero) e, in tale ultimo caso, al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, oltre alla possibilità di effettuare, a titolo gratuito, due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o posta elettronica.
In caso di cancellazione del volo, oltre al diritto all’assistenza suindicato e alla possibilità di ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto o un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, il passeggero ha diritto a ricevere una compensazione pecuniaria (più comunemente detta risarcimento).
In ogni caso, oltre ai casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, nell’ipotesi di ritardo aereo, va sottolineato che il diritto alla compensazione pecuniaria è previsto solo in caso di ritardo aereo pari o superiore a 3 ore (da calcolarsi rispetto all’orario di arrivo previsto e non rispetto all’orario di partenza del volo),.
La compensazione pecuniaria varia a seconda della tratta aerea e, più precisamente, la stessa è corrisposta nella somma di:
- 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km;
- 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
- 600 euro per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 km.
Cosa fare per ottenere il risarcimento
Nelle suddette situazioni, Aidacon invita i passeggeri a.
- conservare la carta di imbarco o altro titolo da cui si evinca il numero di prenotazione;
- a richiedere l’assistenza prevista dalla normativa europea (spesso non fornita di propria iniziativa dal vettore aereo), a chiedere al personale della compagnia aerea informazioni relative al ritardo o alla cancellazione del volo, ad appuntarsi l’orario di arrivo a destinazione e a conservare le fatture e gli scontrini di spese sostenute eventualmente a causa del ritardo;
- I passeggeri interessati da tali situazioni hanno due possibilità, o inoltrano di propria iniziativa la richiesta di risarcimento alla compagnia aerea, tenendo presente che spesso le compagnie aeree non soddisfano le richieste dei propri clienti, oppure possono rivolgersi ad Aidacon, associazione che opera da tanti anni in questo settore con grandi risultati, e lasciare che sia quest’ultima a sbrigare la pratica senza perdite di tempo ed intralci burocratici.
L’Aidacon, senza alcun anticipo di spesa, dopo aver raccolto le necessarie informazioni, attraverso i propri legali si attiverà immediatamente per soddisfare le Vostre richieste ed ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del ritardo e/o cancellazione del colo aereo.
Per ottenere ulteriori informazioni o per avviare una pratica è possibile contattare Aidacon al seguente indirizzo email [email protected] o inviando un messaggio alla pagina Facebook tramite l’applicazione di messaggistica instantanea “messenger” o !Whatsapp”, cliccando sull’apposto pulsante presente sul sito internet.