“In caso di “vacanza rovinata” i turisti rimasti scontenti hanno diritto non soltanto ad un rimborso delle spese e ad un risarcimento del danno patrimoniale, ma altresì ad un risarcimento per i danni morali e biologici subiti. Tale principio è stato ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 5271/23). In particolare la Corte, richiamando la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ha precisato che, ai sensi dell’art. 46 del Codice del Turismo, nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, “…il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta…”. La Suprema Corte ha inoltre affermato che il suddetto articolo “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in caso di un viaggio tutto compreso”.
Il presidente di Aidacon consumatori, Carlo Claps, mette in guardia dai pericoli che si nascondono dietro un’allettante offerta per le vacanze. Anche in questa seconda metà di agosto le partenze sono tante, le mète estive sono state prese d’assalto, qualcuno però continua a fare i conti con truffe e raggiri. Aidacon ha diramato nuovamente il decalogo dedicato al viaggiatore prudente, per tenerlo lontano da rischi imminenti:
1) affidarsi ad una agenzia di viaggi che abbia una regolare autorizzazione;
2) consultare i cataloghi che vi interessano e leggerli attentamente. Informarsi su eventuali offerte che possono far risparmiare: last minute, advanced booking, sconti per coppie in viaggio di nozze;
3) controllare accuratamente il contratto e le condizione contrattuali prima di firmarlo. Verificare che contenga i dati completi dell’organizzatore del viaggio e/o del venditore, le caratteristiche principali dei servizi turistici, la destinazione, la durata e i mezzi di trasporto che verranno utilizzati. Verificare la categoria dell’albergo e il tipo di trattamento. Controllare se l’importo del pacchetto include o meno le tasse aeroportuali, le spese d’iscrizione, i trasferimenti da e per l’aeroporto, le spese per i visti, le bevande e le escursioni;
4) farsi dare copia del contratto eventualmente sottoscritto e assicurarsi che sia controfirmato anche da chi propone il viaggio;
5) se viene richiesto il versamento di una caparra: contrattare sempre l’importo in modo che sia il più basso possibile, assicurarsi che sia indicato nel contratto e farsi rilasciare una ricevuta;
6) Assicurarsi che il contratto contenga le informazioni sulla facoltà del viaggiatore di recedere dal contratto;
7) assicurarsi che il contratto contenga gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria sottoscritta dall’organizzatore e dal venditore.
Nel caso in cui si dovesse verificare un inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, il viaggiatore deve:
8) reclamare immediatamente per i disservizi con il personale locale o telefonando al centro assistenza del tour operator o inviando messaggi al venditore tramite il quale ha acquistato il pacchetto turistico;
9) raccogliere quante più prove possibili dei disagi subiti e documentare tutti gli eventuali costi sostenuti: vanno bene scontrini, ricevute, fotografie, riprese con videocamera, testimonianze, e qualsiasi altro documento.
10) se i vostri diritti non sono stati rispettati e nonostante le cautele la vacanza non è andata bene, si può richiedere un risarcimento. In questo caso, appena rientrati dalle vacanze bisogna inviare una racc. a/r presso la sede legale del tour operator e/o dell’agenzia di viaggi. Se il tour operator o l’agenzia non provvedono al risarcimento, si può procedere citandoli in giudizio. Se la somma in gioco non è superiore a Euro 10mila è competente il Giudice di Pace, altrimenti è competente il Tribunale ordinario.