Finanziamenti – Carte Revolving: ancora una importante vittoria di Aidacon in favore dei consumatori

Importante sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in favore dei consumatori.
In particolare, con la sentenza n. 23/2022, il Giudice Dott.ssa Pacilio Monica, ha accolto la domanda di un consumatore che si era rivolto ad Aidacon Consumatori , al fine di opporsi ad un decreto ingiuntivo notificatogli da una società finanziaria per un presunto debito di 7.000,00 euro, maturato a seguito di sottoscrizione di un contratto di finanziamento revolving.


IL Tribunale di Trieste ha accolto l’opposizione del consumatore, dichiarando nullo il contratto di finanziamento, in quanto viziato da nullità insanabile, ex art. 3 D.lgs 374/99.
La sentenza in oggetto è di estrema importanza, precisa l’Avv. Carlo Claps, Presidente Aidacon Consumatori, rappresenta un altro tassello importante per la difesa dei consumatori in materia di finanziamenti. Tantissimi, infatti, sono i casi in cui i contratti di finanziamento revolving sono stati stipulati illegittimamente e quindi sono da ritenersi nulli, con diritto del consumatore di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto.


Il Giudice adito, precisa ancora Claps, ha accolto l’eccezione di nullità del contratto, in quanto stipulato con l’intermediazione di un soggetto non abilitato. 

 Questa situazione si verifica quando un consumatore si reca presso un negoziante per acquistare un prodotto e nello stipulare un contratto di finanziamento, gli viene rilasciata una carta revolving. Infatti, precisa ancora l’Avv. Claps, che ha difeso il consumatore unitamente all’Avv. Luciano Del Giudice, diversamente dal caso in cui  la conclusione di contratti di finanziamento sottoscritti per l’acquisto di beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (c.d. credito finalizzato), che sono ritenuti legittimi dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui un consumatore si rechi in un negozio per acquistare un prodotto ed invece di un credito finalizzato all’acquisto, gli venga fatto sottoscrivere un finanziamento revolving, allora saremo in presenza di un contratto nullo. La  carta revolving, infatti, realizza una operazione di prestito più complessa rispetto al credito finalizzato, poiché, come ha precisato il Giudice,  “può  essere accesa in occasione e in funzione dell’acquisto dei beni, ma apre un linea di credito utilizzabile ulteriormente. Infatti, nel contratto di finanziamento revolving è  previsto che il valore del credito finanziato residuato dall’acquisto del bene può essere  messo a disposizione del consumatore. Questo tipo di finanziamento , per non essere nullo,  richiede l’intermediazione di un soggetto iscritto  all’albo e non di un semplice rivenditore.


A tal uopo, Aidacon Consumatori continuerà a difendere tutti i  cittadini alle prese con contratti di finanziamento nulli, e, in tal senso, ha  composto una squadra di legali che risponderanno alle domande dei cittadini, i quali potranno inviare  le proprie richieste di aiuto all’indirizzo mail: [email protected]. –WhatsApp: 3892562482

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