Vittoria Aidacon: Condannata società finanziaria per tassi usurai!!

Importante sentenza a favore dei consumatori, in materia di prestiti  finanziari. In particolare, precisa l’Avv. Carlo Claps Presidente  Aidacon Consumatori www.aidacon.it, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, Dott.ssa Castaldo, con la sentenza n. 2846/2020, ha accertato che il contratto di finanziamento oggetto di causa prevede un tasso usuraio, dichiarando nulle le clausole vessatorie del contratto e condannando la società finanziaria, nella specie Prestitalia S.p.A., alla restituzione della somma di e 9,930,68, oltre al pagamento delle spese legali.

Il Giudice, a seguito della domanda avanzata dalla Sig.ra M. P., difesa del legale Aidacon Avv. Luciano Del Giudice, ha accertato il superamento del tasso soglia di usura, avuto riguardo al momento di stipulazione del contratto, atteso che dall’analisi del contratto sottoscritto tra le parti, emerge che il TAEG comprensivo di tutti gli oneri ivi menzionati è pari al 24,24%, mentre Il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto era pari a 15,225%, includendo anche il costo dell’assicurazione stipulata in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento con  Prestitalia s.p.a.

La sentenza in oggetto, precisa ancora l’Avv. Carlo Claps, è molto importante, soprattutto per tutti i cittadini che hanno fatto ricorso alla cessione del quinto dello stipendio, fino all’anno 2009 i quali, pur se hanno regolarmente pagato le rate mensili,  hanno  la possibilità,  entro dieci anni  dal pagamento dell’ultima rata, di verificare se hanno diritto alla restituzione delle somme eccedenti il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contatto, per poi richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalle società finanziarie.

A tal uopo, precisa ancora il Presidente Aidacon,  abbiamo  composto una squadra di legali che risponderanno alle domande dei cittadini, i quali potranno inviare  la documentazione relativa ai contratti di finanziamento, che verrà esaminata dai nostri esperti e inviare   proprie richieste di aiuto all’indirizzo mail: [email protected]. –WhatsApp: 3892562482.

Di seguito un estratto della sentenza 

Le istruzioni della Banca d’Italia in vigore fino alla fine del 2009 includevano tra le voci rilevanti ai fini della rilevazione trimestrale del TEGM solo alcuni dei costi dipendenti dalla stipulazione di contratti di assicurazione.   Solo con le istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto del 2009, entrate in vigore il primo gennaio 2010, è stato stabilito che nel calcolo del tasso debba tenersi conto delle spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, sempre che la stipula della polizza sia contestuale alla conclusione del contratto, ovvero obbligatoria per ottenere il finanziamento alle condizioni contrattuali offerte.

Le Istruzioni della B.I., precisa ancora il Giudice adito,  non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell’usura.

Le suddette Istruzioni della B.I. non hanno pertanto alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione; e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare alla prescrizione di cui all’art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato.

Quindi, il Giudice, come sopra precisato,  ha accertato il superamento del tasso soglia di usura, avuto riguardo al momento di stipulazione del contratto atteso che dall’analisi del contratto sottoscritto tra le parti, emerge che il TAEG comprensivo di tutti gli oneri ivi menzionati è pari al 24,24%. Il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto era pari a 15,225%, includendo anche il costo dell’assicurazione stipulata in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento con la Prestitalia s.p.a.

Le clausole nulle perché inducenti tassi usurari non possono essere sostituite automaticamente da clausole legali che riconducano il contratto a liceità, sia perché non esiste una specifica disposizione di legge in ipotesi applicabile in via integrativa, sia perché prevale l’applicazione del disposto dell’art. 1815 c.c.. Tale norma, applicabile a qualsiasi fattispecie civilistica che attenga al tema dell’usura, non si limita a sanzionare con la nullità le clausole contrattuali che prevedano interessi usurari, ma aggiunge espressamente che, in tali casi, “non sono dovuti interessi”, così sancendo la trasformazione del mutuo oneroso in mutuo gratuito e l’azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca. Per tali motivi, il Giudice ha condannato la società finanziaria alla restituzione delle somme percepite illegittimamente, a titolo di interessi.

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